Aree idonee, semplificazioni ed elettrodotti: un’analisi delle ultime novità normative

17 Maggio 2022 | Marcello Astolfi, Andrea Barletta e Francesca Bisaro

Alla luce delle recenti normative che hanno introdotto nel settore delle rinnovabili alcune sostanziali novità in ambito autorizzativo, si fa il punto sulle questioni più spesso sollevate dagli operatori che hanno necessità di pianificare lo sviluppo industriale dei propri progetti per le rinnovabili con riferimento all’individuazione delle:
1. aree idonee
2. procedure autorizzative semplificate
3. autorizzazione degli elettrodotti


1. Aree idonee
La legge 27/4/2022 n. 34 – di conversione del d.l. 1/3/2022, n. 17 (c.d. “decreto Energia 2022”) – ha introdotto modificazioni al DLgs 199/2021 art. 20 comma 8 al fine di incrementare le “aree idonee” (si veda anche QualEnergia.it, Autorizzazioni fotovoltaico: cosa cambia dopo la conversione in legge del decreto 17/2022).

Attualmente le “aree idonee” sono individuate dalle singole Regioni sulla base delle Linee Guida nazionali di cui al DM 10/9/2010 cui la legge (il D.Lgs 199/2021, appunto) ha per la prima volta aggiunto “aree idonee” individuate per così dire “d’ufficio”.

Per effetto della legge 34/2022 le “aree idonee” ex lege sono attualmente costituite dalle seguenti fattispecie:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell’area occupata o comunque con variazioni dell’area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nonché delle società concessionarie autostradali; c–ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

     1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
     2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
     3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri.

Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su “aree idonee”, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.

Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

I termini delle procedure di autorizzazione per impianti in “aree idonee” sono ridotti di un terzo (art. 22, comma 1, lett b).

Si noti che nelle more dell’individuazione delle aree “idonee” e “non idonee” da parte delle singole Regioni sulla base delle procedure definite dalla legge 199/2021 (e quindi in deroga – nelle more – alla procedura di cui all’art. 20 che prevede l’adozione di decreti ministeriali emanati dal MiTE di concerto col MiBAC e il MiPAF previo intesa con la Conferenza Unificata) le aree sopradette sono da considerarsi “idonee” ex lege con effetto immediato.

Ne consegue che tale “idoneità” dovrebbe prevalere automaticamente su una eventuale “non idoneità” cui tale area sia attualmente sottoposta dalla normativa regionale vigente emanata sulla base delle Linee Guida nazionali di cui al DM 10/9/2010 (che di conseguenza andrebbe disapplicata).


2. Procedure autorizzative semplificate
La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti:

     a. impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e le relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti.

     b. impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate “idonee” ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 199/2021, ivi comprese le aree di cui all’art. 20 comma 8, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agrovoltaici di cui all’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.


Il limite per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale è elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell’allegato 3 annesso alle Linee Guida nazionali di cui al DM 10/9/2010.

La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione.

La stessa legge ha introdotto altresì la possibilità di avvalersi della DILA (dichiarazione inizio lavori asseverata) nelle seguenti fattispecie:

  • interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata anche con necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata;
  • installazione di impianti fotovoltaici di qualunque potenza nelle aree industriali (anche su strutture di sostegno appositamente realizzate) a condizione che coprano una superficie non superiore al 60% dell’area industriale di pertinenza;
  • La stessa legge, infine, ha ampliato la possibilità di avvalersi della CIL (comunicazione di inizio lavori) che si applica ora anche nelle seguenti fattispecie:

    • impianti fotovoltaici e termici sugli edifici;
    • impianti fotovoltaici e termici su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici;
    • realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, e nelle relative pertinenze;
    • potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti;
    • impianti fotovoltaici su edifici situati in complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della traduzione locale.

    Si noti che al di fuori delle fattispecie di cui alla predetta lettera a), per cui la PAS è procedibile per impianti fotovoltaici fino a 20 MW, per gli altri impianti fotovoltaici fino a 10 MW di cui alla predetta lettera b) vi è una semplificazione delle procedure che astrattamente coinvolge aree più ampie di quelle dichiarate “idonee” ex lege ma che in pratica pare solo parzialmente applicabile.

    In effetti il limite dei 3 km in cui è possibile seguire la procedura in PAS (piuttosto che la Autorizzazione Unica) pare limitato:

    • alle sole “aree idonee” individuate ai sensi delle procedure di cui all’art. 20 (e quindi solo a valle della normativa regionale successiva alla decretazione ministeriale prevista dalla norma), oppure
    • alle aree di cui all’art. 20 comma 8 (e quindi quelle immediatamente “idonee” ex lege, compreso l’agrovoltaico) che però sono da considerarsi tali solo se rientrano entro 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale e sono privi di vincoli paesaggistici di cui alla parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio oppure – se oltre i 300 metri ma entro i 3 km – coincidenti con aree già “idonee” ai sensi della normativa regionale vigente approvata ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui al predetto DM 10/9/20210.
    • Dovrebbero invece essere sempre soggetti a PAS:

      • gli impianti nelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale di cui alla lettera c) dell’art. 20 comma 8 citato (che qualora fossero recuperate potrebbero essere autorizzate ai sensi della lettera a) predetta e accedere agli incentivi GSE ove sussistano le condizioni di cui all’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, mentre, qualora non lo fossero, potrebbero essere autorizzate ai sensi della lettera b) predetta e senza accesso agli incentivi, oppure
      • gli impianti nelle cave e miniere di cui alla lettera c-ter dell’art. 20 comma 8 citato che, come si può notare, non sono soggette al rispetto del limite dei 300 metri.
      • 3. Autorizzazione degli elettrodotti
        Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DLgs 387/2003 le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 e 4 (Autorizzazione Unica), sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e l’autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

        Le Linee guida Linee Guida di cui al DM 10/9/2010 prevedono che:

        • (art. 11.3) sono realizzabili mediante DIA (oggi PAS e anche la “Comunicazione” per opere funzionali alla connessione di impianti su edifici) gli impianti nonché le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In tal caso, le autorizzazioni, i nulla osta o atti d’assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa sono allegati alla DIA (verifica gestore rete/preventivo per la connessione). Per gli impianti soggetti a “Comunicazione”, le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente.
        • (11.4) Il ricorso alla DIA (oggi PAS) e alla “Comunicazione” è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si applica l’art. 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, in tema di autorizzazione unica.

          Dunque, a livello autorizzativo “le opere connesse e le infrastrutture indispensabili” possono essere autorizzate separatamente dall’impianto con procedure semplificate (prima la DIA, oggi la PAS ed anche la “Comunicazione”, oggi DILA, per opere funzionali alla connessione di impianti su edifici).

          In tutti i casi, tuttavia, la procedura autorizzativa deve tenere conto del fatto che il proponente deve rispettare (nell’ambito del procedimento autorizzativo dell’impianto o separatamente dallo stesso) la normativa regionale applicabile per l’autorizzazione di elettrodotti che generalmente riserva competenze e disciplina procedure differenti, a seconda delle caratteristiche dell’opera che si vuole realizzare (tensione della linea, lunghezza della linea, tipologia aerea o interrata o altre caratteristiche dell’elettrodotto, presenza o meno di vincoli etc..).

          La recente nota del MiTE prot. 0025241 del 1/3/2022 precisa tra l’altro – in linea con quanto sopra – che le procedure “semplificate” introdotte per gli impianti FER a decorrere dalla legge 108/2021 in poi, riguardano gli impianti e non anche gli elettrodotti che, precisa il MiTE, potrebbero anche essere soggetti a screening o addirittura a VIA qualora ricadessero nel novero dei progetti di cui agli Allegati da I a IV alla parte Seconda del D.lgs n. 152/2006.

          Pertanto, riguardo le opere di elettrodotto, il proponente potrà allegare alla istanza di PAS (o alla DILA) gli atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale che abbia già acquisito, ovvero qualora non li abbia acquisiti, potrà chiedere all’Ente destinatario della PAS che vengano acquisiti tramite la convocazione di una Conferenza di Servizi come previsto dall’articolo 6 comma 5 del DLgs 28/2011 oppure potrà acquisirli separatamente (fermo restando nelle more la sospensione dei termini di perfezionamento della PAS in questo caso).

          Diverso è il tema che riguarda la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità e urgenza e le eventuali varianti urbanistiche richieste dalle normative regionali in relazione a tali opere.

          In questo caso nessuna delle procedure di “semplificazione” richiamate ha direttamente disposto il rilascio ex lege di tale dichiarazione in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti mentre, al contrario, quasi tutte le normative regionali prevedono procedure autorizzative “semplificate” che consentono il rilascio di tale dichiarazione a favore delle opere di elettrodotto in generale (sia ai fini dell’attivazione delle procedure di asservimento coattivo di cui al DPR 327/01 – ove occorrente – sia ai fini di consentire una variante o una deroga alla pianificazione urbanistica comunale, ove occorrente ai sensi della normativa regionale applicabile).

          Questa differenza dipende dal fatto che in generale le opere di elettrodotto – a seguito della loro autorizzazione – divengono opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi dell’art. 119 del R.D. 1775/1933 e le Regioni – che da sempre autorizzano queste opere a prescindere dalla loro connessione agli impianti FER – hanno sviluppato un sistema autorizzativo più coerente con la realtà pratica, di quanto previsto dal legislatore nazionale, nonostante le varie semplificazioni che si sono succedute.

          Né può ritenersi che le sole opere di elettrodotto non possano beneficiare delle disposizioni del R.D. del 1933 in quanto basti pensare che, ai sensi della Delibera ARERA ARG_Elt 99/08, il “produttore” responsabile dell’impianto di produzione FER, può scegliere se autorizzare direttamente, ovvero far autorizzare al gestore di rete (che si avvale appunto solo del R.D. non dovendo egli autorizzare anche l’impianto), tali opere, che – in entrambi i casi – diventano di pubblica utilità indifferibili e urgenti ed entrano (dopo il collaudo) nel patrimonio del gestore stesso.

          In pratica potrebbe darsi che ad una PAS proceduta dall’Ente locale possa non corrispondere all’atto pratico una dichiarazione di pubblica utilità per le opere di elettrodotto che sia necessaria per:

          • ottenere un asservimento coattivo necessario per le finalità di cui al DPR 327/2001 oppure
          • che sia necessaria per l’approvazione di una deroga o di una variante alla programmazione urbanistica locale.

          In pratica, poiché il legislatore nazionale ha inteso attribuire il valore di opere di pubblica utilità agli impianti FER e alle opere e infrastrutture ad essi connesse, a prescindere dalla potenza o dalla procedura autorizzativa, tanto da consentirne la “edificazione diretta” tramite PAS anche “qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione”, sarebbe opportuno che venga prevista anche una procedura semplificata per consentire l’autorizzazione delle relative opere di elettrodotto, con contestuale dichiarazione della pubblica utilità, per la duplice finalità suddetta.

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