Tremonti Ambiente e conto energia: “illegittima la sospensione dell’incentivo del GSE”

7 novembre 2018 | Francesca Bisaro

Dopo aver pubblicato alcune novità di carattere fiscale riguardanti la cumulabilità dell’agevolazione della Tremonti Ambientale con gli incentivi del IV Conto Energia fotovoltaico, oggi diamo spazio ad un altro intervento che affronta la questione dal punto di vista del procedimento amministrativo. L’autrice della nota che qui pubblichiamo, l’avv. Francesca Bisaro, sentita da QualEnergia.it, non ha escluso che l’imminente scadenza per la rinuncia del beneficio fiscale da parte del contribuente possa essere prorogata di un anno.

Con la recente ordinanza n. 67/2018 del 3 settembre 2018 il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la sospensione del GSE disposta a seguito della fruizione delle agevolazioni fiscali Tremonti Ambiente con la tariffa incentivante erogata ai sensi del D.M. 5 maggio 2011 – IV Conto Energia. Dall’analisi dell’ordinanza si ricavano finalmente elementi di particolare rilievo: Il Consiglio di Stato ha sollecitato il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero per lo sviluppo economico a prendere posizione sull’oggetto del contendere.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha declinato la propria competenza ad esprimersi sulla questione della legittimità del cumulo tra detassazione ambientale e tariffa incentivante richiamando le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 58/E/2016: la norma fiscale non prevede alcun limite alla cumulabilità dell’agevolazione fiscale con altri incentivi. Il Ministero dello sviluppo economico non ha riferito alcunché circa le proprie valutazioni.

Il GSE ha disposto la sospensione della tariffa incentivante, erogata ai sensi del D.M. 5 maggio 2011 – IV conto energia sulla base di un paventato divieto di cumulo sancito dall’art. 5, comma 2, del D.M. 5 maggio 2011. Il Consiglio di Stato dichiara illegittimo il provvedimento di sospensione della tariffa in quanto non viene ravvisata la sussistenza del presupposto per la sospensione della tariffa incentivante.

Il Consiglio di Stato ha affermato che qualora vi sia un profilo di illegittimità nel cumulo tra detassazione ambientale e tariffa incentivante, il GSE non potrà disporre la revoca della tariffa incentivante, ma eventualmente solo una rimodulazione della stessa sulla base della nuova formulazione dell’art. 42, comma 23, del decreto legislativo n. 28/2011 introdotta dall’art. 1, co. 960 della legge 205/2017.

L’accoglimento del reclamo da parte del Consiglio di Stato determina conseguentemente il fatto che il collegio giudicante ha ritenuto sussistere tanto il fumus boni juris (cioè apparenza di buon diritto, ndr) quanto il periculum in mora (cioè il pericolo o danno causato dal ritardo, ndr) Contrariamente a quanto espresso dal GSE con la nota del 22 novembre 2017 dall’ordinanza del Consiglio di Stato emerge che il GSE avrebbe contestato la violazione della norma di cumulabilità prevista dall’art. 5, co. 2 del D.M. 5 maggio 2011 che prevede una specifica previsione di cumulo tra tariffa incentivante e detrazioni fiscali.

La detassazione ambientale tuttavia non è una detrazione fiscale bensì una deduzione fiscale. La news del GSE in via preliminare afferma che la detassazione ambientale in sede fiscale risulta in astratto essere fruibile con riferimento a tutti quegli impianti realizzati entro il 25 giugno 2012. Apparentemente l’affermazione del GSE potrebbe essere corretta in considerazione dell’abrogazione della norma fiscale a far data dal 26 giugno 2012. Tuttavia l’affermazione del GSE risulta essere errata. Il GSE non ha tenuto conto della clausola di salvaguardia introdotto dal legislatore nella norma di abrogazione prevista dal D.M. 83/2012. Il legislatore con il disposto congiunto dell’art. 23, co. 7 e 11 del d.l. 83/2012 ha fatto esplicita salvezza dei procedimenti avviati antecedentemente all’entrata in vigore della norma abrogatrice.

In sostanza per il principio del tempus regit actum la detassazione ambientale è pacificamente fruibile per tutti gli investimenti il cui avvio della realizzazione sia avvenuto entro il 25 giugno 2012 (CTP Bergamo 514/1/16, CTP Genova 737/1/17 e CTP Firenze 1189/2/17 passata in giudicato). Con la nota del 22 novembre 2017 il GSE afferma che l’art. 19 del D.M. 5 luglio 2012 (V Conto Energia) avrebbe consentito espressamente la possibilità di operare il cumulo della detassazione ambientale con la tariffa incentivante del I e del II Conto Energia.

Anche in questo caso le affermazioni del GSE non risultano corrette. In effetti l’art. 19 del D.M. 5 luglio 2012 reca una interpretazione autentica rispetto al solo art. 9, comma 1 primo periodo del D.M. 19 febbraio 2007 (II Conto Energia). L’estensione della cumulabilità limitata al 20% non trova quindi il riscontro affermato dal GSE relativamente al I Conto Energia. Il GSE afferma che il legislatore ha introdotto con l’art. 5, co. 1 del D.M. 6 agosto 2010 (III Conto Energia) un elenco tassativo di incentivi e benefici cumulabili con la tariffa incentivante, tra i quali non rientra la detassazione ambientale. Ma ancora una volta ciò non è esatto e lo stesso wording risulta anche dai successivi decreti relativi ai Conti Energia IV e V (CTP Brescia n. 632/1/17). A tal riguardo si precisa che sinora l’Agenzia delle Entrate non ha posto in essere alcuna procedura per la rinuncia e/o la restituzione dei benefici fiscali goduti.

Viceversa la Cassazione si è pronunciata in più occasioni sulla portata dei chiarimenti resi dalla pubblica amministrazione. Con ordinanza n. 25905/2017 la Cassazione ha affermato come i documenti di prassi, tra i quali deve inquadrarsi anche la news del GSE del 22 novembre 2017, non possono alterare il dettato normativo e/o introdurre maggiori oneri a carico del contribuente rispetto a quanto previsto dalla legge. Infine, si rappresenta come in sede fiscale i giudici siano già stati in più occasioni chiamati a pronunciarsi sulla possibilità di cumulare la detassazione ambientale con la tariffa incentivante e si riscontra una consolidata giurisprudenza favorevole al contribuente. (CTP Milano 4119/16/16 passata in giudicato, CTP Milano 2536/21/17 passata in giudicato, CTP Milano 5001/11/17 passata in giudicato, CTP Genova 737/1/17; CTP Genova 973/5/17, CTP Genova 1345/1/17, CTP Ancona 328/2/17 passata in giudicato, CTIGD Bolzano 171/2/17, CTP Bergamo 284/4/17; CTP Cuneo 229/1/17, CTP Cuneo 307/1/17; CTP Cuneo 179/2/18; CTP Cuneo 180/2/18; CTP Arezzo 384/2/18; CTP Roma 6686/41/18; CTP Prato 115/2/18; CTP Brescia 632/1/17, CTP Brescia 301/1/18; CTP Brescia 315/1/18, CTR Lombardia 3656/45/16).

In questo contesto si può affermare come la detassazione ambientale risulti pacificamente cumulabile con la tariffa incentivante erogata ai sensi di tutti i conti energia. Il GSE ha ritenuto di pubblicare una news finalizzata ad ottenere una indebita rinuncia “volontaria” da parte dei soggetti responsabili per evitare un contenzioso in sede amministrativa nell’ambito del quale risulterebbe pacificamente soccombente (vedasi l’ordinanza del Consiglio di Stato di cui stiamo parlando).